Si tratta di un’indennità e di un rimborso delle spese sostenute dai cittadini che sono stati citati a testimoniare in un processo penale dinanzi l’Autorità giudiziaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOTesto unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia – D.P.R. n. 115/02 Artt. 45 – 48
CHI PUO'RICHIEDERLOSolo per i testi richiesti dal P.M. o dal Giudice giudicante, citati ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.p. o artt. 149 e 507 c.p.p., è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Le spese di viaggio e le indennità spettanti ai testimoni citati dai difensori nel processo penale, se non comuni anche alla lista testi del P.M. o se non vi è un gratuito patrocinio, sono soltanto quantificate dal Funzionario addetto all’ufficio spese di giustizia che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
Tipologia di testi che possono chiedere il rimborso:
L’istanza, con gli allegati, deve essere consegnata all’Ufficio Spese di Giustizia - Stanza n. 1 e 2 - primo piano – torretta B – scala C o tramite servizio postale ordinario all’indirizzo: TRIBUNALE DI CAGLIARI – Ufficio Spese di Giustizia – settore penale – Piazza della Repubblica 18, 09125 Cagliari o in alternativa mezzo mail all’indirizzo: uffspesegiustiziapenal.tribunale@giustizia.it
Per ulteriori informazioni l’ufficio è disponibile telefonicamente dal lunedì al venerdì al n. 070/6022.2854-2855 o via mail all’indirizzo: uffspesegiustiziapenale.tribunale.cagliari@giustizia.it
COSA OCCORRELe indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposti esclusivamente su istanza dell’interessato.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 100 giorni dalla data della testimonianza.
Documenti necessari:
I testimoni non residenti: spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente richiesto ed autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Solo per i testi provenienti dall’estero possono essere rimborsate le spese di pernottamento di una notte.
Gli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi: spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 D.P.R. n. 115/02, sempre che essi siano testimoni.
Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.