Benvenuto sul sito del Tribunale di Cagliari

Tribunale di Cagliari - Ministero della Giustizia

Tribunale di  Cagliari
Ti trovi in:

Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni

COS'È

Si tratta di un’indennità e di un rimborso delle spese sostenute dai cittadini che sono stati citati a testimoniare in un processo penale dinanzi l’Autorità giudiziaria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia – D.P.R.  n. 115/02 Artt. 45 – 48

CHI PUO'RICHIEDERLO

Solo per i testi richiesti dal P.M. o dal Giudice giudicante, citati ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.p. o artt. 149 e 507 c.p.p., è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Le spese di viaggio e le indennità spettanti ai testimoni citati dai difensori nel processo penale, se non comuni anche alla lista testi del P.M. o se non vi è un gratuito patrocinio, sono soltanto quantificate dal Funzionario addetto all’ufficio spese di giustizia che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.  

Tipologia di testi che possono chiedere il rimborso:

  • Testimoni non residenti;
  • Accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi.
DOVE SI RICHIEDE

L’istanza, con gli allegati, deve essere consegnata all’Ufficio Spese di Giustizia - Stanza n. 1 e 2  - primo piano – torretta B – scala C  o tramite servizio postale ordinario all’indirizzo: TRIBUNALE DI CAGLIARI – Ufficio Spese di Giustizia – settore penale – Piazza della Repubblica 18, 09125 Cagliari o in alternativa mezzo mail all’indirizzo: uffspesegiustiziapenal.tribunale@giustizia.it  

Per ulteriori informazioni l’ufficio è disponibile telefonicamente dal lunedì al venerdì al n. 070/6022.2854-2855 o via mail all’indirizzo: uffspesegiustiziapenale.tribunale.cagliari@giustizia.it

COSA OCCORRE

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposti esclusivamente su istanza dell’interessato.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 100 giorni dalla data della testimonianza.

Documenti necessari:

  1. Richiesta di liquidazione con attestazione di presenza del teste da parte del Cancelliere presente all’udienza (istanza_rimborso_spese_viaggio_testimoni);
  2. Atto di citazione testimoniale con la relativa relata di notifica in originale;
  3. Documenti di viaggio A/R, anche in copia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasposto diversi da quelli di linea, ecc.), sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA');
  4. In caso di utilizzo del mezzo proprio compilazione dell’atto notorio (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA') accompagnato dal documento d’identità in corso di validità;
  5. Eventuale autorizzazione al mezzo aereo da richiedere preventivamente al Magistrato.
COSA SI RIMBORSA

I testimoni non residenti: spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente richiesto ed autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Solo per i testi provenienti dall’estero possono essere rimborsate le spese di pernottamento di una notte.

Gli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi: spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 D.P.R.  n. 115/02, sempre che essi siano testimoni.
Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

Allegati
Torna a inizio pagina Collapse